Le Sez. U, su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis", è partecipe del tipo dell'assicurazione contro i danni, quale deroga consentita all'art. 1917, comma 1, c.c., non incidendo sulla funzione assicurativa il meccanismo di operatività della polizza legato alla richiesta risarcitoria del terzo danneggiato comunicata all'assicuratore. Ne consegue che, rispetto al singolo contratto, non si impone un controllo di meritevolezza degli interessi ai sensi dell'art. 1322, comma 2, c.c., ma la tutela invocabile dal contraente assicurato può investire, in termini di effettività, diversi piani, dalla fase che precede la conclusione del contratto sino a quella dell'attuazione del rapporto, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili implicati.
La Cassazione sulle clausole "on claims made basis"
Aggiornamento: 30 nov 2018
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