top of page
Immagine del redattoreClaudio Gurrieri

RESTITUZIONE SOMME PENSIONE | RICORSO AVVERSO RICHIESTA INPS ILLEGITTIMA | SENTENZA ANNULLAMENTO


RESTITUZIONE SOMME PENSIONE | RICORSO AVVERSO RICHIESTA INPS ILLEGITTIMA | SENTENZA ANNULLAMENTO
Richiesta INPS restituzione somme illegittima

Lo Studio Legale Gurrieri ha ottenuto un altro provvedimento favorevole in tema di ricorsi avverso una richiesta illegittima di restituzione somme pensione da parte dell'INPS, con annullamento del relativo provvedimento emesso dall'Ente previdenziale.


Nel caso di specie al ricorrente era stato comunicato, a mezzo numero tre comunicazioni dell’INPS, che: “sono state riscosse rate di prestazione in data successiva alla revoca”, e per tale motivo l’INPS aveva chiesto al ricorrente il pagamento di € 17.298,85.


Con Sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, è stata annullata la richiesta di restituzione somme da parte dell'INPS, in quanto testualmente "si osserva che il regime dell’indebito assistenziale, per consolidato orientamento giurisprudenziale, è soggetto a una disciplina peculiare, derogatoria rispetto alla regola della ripetibilità, propria del sistema civilistico di cui all’art. 2033 c.c., in quanto le prestazioni assistenziali sono normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri del beneficiario e della famiglia e si esclude la ripetizione se l’erogazione non sia dovuta a dolo del percettore. La Corte di Cassazione ha stabilito da ultimo con la sentenza n. 24180 del 4.8.2022 che “In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte" (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019); (…)in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione "la regola propria del sottosistema assistenziale", che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento(….)".


Per i motivi di cui sopra, il Tribunale di Catania ha dichiarato l'illegittimità della richiesta di pagamento della somma di € 17.298,85 avanzata dall’INPS e, conseguentemente, irripetibile la somma di € 17.298,85 erogata dall’INPS in favore del ricorrente nel periodo dal 01/12/2018 al 31/10/2021, ed ha condannato l’Inps al pagamento delle spese legali.


Se anche tu hai ricevuto una richiesta di restituzione somme da parte dell'INPS, contattaci per ulteriori informazioni.


RESTITUZIONE SOMME PENSIONE | RICORSO AVVERSO RICHIESTA INPS ILLEGITTIMA | SENTENZA ANNULLAMENTO

18 visualizzazioni0 commenti

Comments


bottom of page