top of page

RIPETIZIONE SOMME INVALIDITA' CIVILE | RICORSO AVVERSO RICHIESTA INPS ILLEGITTIMA | SENTENZA ANNULLAMENTO

  • Immagine del redattore: Claudio Gurrieri
    Claudio Gurrieri
  • 15 mag
  • Tempo di lettura: 2 min

RESTITUZIONE SOMME PENSIONE | RICORSO AVVERSO RICHIESTA INPS ILLEGITTIMA | SENTENZA ANNULLAMENTO
Richiesta INPS restituzione somme illegittima

Lo Studio Legale Gurrieri ha ottenuto un ulteriore Sentenza favorevole da parte del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro e Previdenza, in tema di ricorsi avverso la ripetizione di somme indebitamente erogate da parte dell'INPS. Ed invero, la richiesta di restituzione somme da parte dell'INPS era illegittima e, pertanto, è stato annullato dal Tribunale il relativo provvedimento emesso dall'Ente previdenziale.


Nel caso di specie al ricorrente era stato comunicato dall’INPS, che: “per il periodo dal 01/12/2014 al 31/05/2022, ha ricevuto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di Euro 29.256,50", e per tale motivo l’INPS aveva chiesto al ricorrente il pagamento “entro 30 giorni dalla notifica della presente comunicazione.


Con Sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro (Sentenza n. 2065/2025 pubbl. il 15/05/2025), è stata annullata la richiesta di restituzione somme da parte dell'INPS, in quanto testualmente "la Suprema Corte con una recente pronuncia ha chiarito che “l’indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l’esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l’erogazione indebita sia addebitabile all’assistito e non sussistano le condizioni di legittimo affidamento” (cfr. Cass. N. 24180/2022).

Nel caso in esame l’INPS affermando che non sono mai stati comunicati con il modello red. i redditi del ricorrente e affermando che l'indebita erogazione delle prestazioni non è stata dovuta ad errore imputabile all'INPS, bensì alla violazione dell'obbligo di comunicare i dati reddituali, richiama l’art. 13 l. 412/91 secondo cui "l'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.

La parte ricorrente ha, tuttavia, documentato di aver provveduto ad inviare regolarmente la dichiarazione reddituale 730 nel periodo coperto dall’accertamento. Sicché deve ritenersi sussistere un corretto affidamento dell’accipiens. Né diversamente può ritenersi sull’assunto dell’INPS secondo cui il ricorrente non avrebbe provveduto ad inviare all’Istituto le prescritte comunicazioni sui modelli Red. Invero l’INPS può verificare la situazione reddituale oltre che sulla scorta dei modelli c.d. Red, anche mediante le banche dati fiscali, consultabili da parte dei propri funzionari.

Conseguentemente, stante la non addebitabilità al percipiente dell’erogazione non dovuta e la presenza di un legittimo affidamento, deve escludersi la ripetibilità delle somme erogate.

Pertanto, in accoglimento del ricorso, deve essere dichiarata la non ripetibilità della somma di €. 29.256,50 rivendicato dall’INPS con lettera del 13.04.2022 (….) ".


Per i motivi di cui sopra, il Tribunale di Catania ha dichiarato l'illegittimità della richiesta di pagamento della somma di € 29.256,50 avanzata dall’INPS e, conseguentemente, irripetibile la predetta somma.


Se anche tu hai ricevuto una richiesta di restituzione somme da parte dell'INPS, contattaci per ulteriori informazioni.


RIPETIZIONE SOMME INVALIDITA' CIVILE | RICORSO AVVERSO RICHIESTA INPS ILLEGITTIMA | SENTENZA ANNULLAMENTO

 
 
 

Comments


bottom of page